martedì 26 febbraio 2008

Sinistri stradali: cosa fare? ( III parte)

Una delle situazioni più spiacevoli in cui possiamo imbatterci è sicuramente un sinistro provocato da un’autovettura ignota o da un’autovettura non coperta da assicurazione per R.C. Auto.
Come comportarci in questi casi? E’ possibile ottenere un risarcimento?
Non tutti sanno che in casi come quelli descritti sopra nulla ( o quasi) è perduto …
In forza dell’art. 283-ss. Del codice assicurazioni e’ infatti possibile ottenere il risarcimento delle lesioni fisiche subite e in alcuni casi dei danni subiti dall’autovettura naturalmente nell’ipotesi in cui si è rimasti vittime del sinistro.
Occorre distinguere tra varie ipotesi.
La prima ipotesi, di cui tratteremo oggi, è quella di un sinistro provocato da autovettura ignota.
Il primo passo da compiere è quello di esser certi che l’autovettura che ha provocato il sinistro non identificabile.
E’ necessario pertanto sporgere denuncia - querela alle competenti autorità e nel caso ( ed è purtroppo di gran lunga il più frequente) in cui la stessa venga archiviata “per essere rimasti ignoti gli autori del fatto” e pertanto l’autovettura rimanga ignota è possibile richiedere il risarcimento del danno per le lesioni patite al Fondo di garanzie vittime per la strada secondo la procedura ordinaria prevista dal Codice assicurazioni.
Per quanto riguarda invece il risarcimento per il danno a cose l’art. 283 co. 2 C. Ass. prevede una importante novità rispetto alla vecchia legge del 1969. E’ ora possibile richiedere il risarcimento per il danno subito a cose per la parte eccedente i 500 € e nel caso di “danni gravi a persone”. Il significato di tale locuzione non è specificato ed è lasciato all’interpretazione giurisprudenziale.
Nella prossima parte tratteremo dell’ipotesi di autovettura non coperta da assicurazione per la R.C. Auto
Nel caso in cui abbiate specifiche domande da porre non esitate a postarle.…

venerdì 22 febbraio 2008

Sinistri stradali: cosa fare? (II parte)

Come comportarci in caso ci troviamo su di un’autovettura che rimane coinvolta in un sinistro stradale (nel linguaggio giuridico siamo terzi trasportati) a seguito del quale subiamo lesioni fisiche?
Per quanto riguarda questo profilo occorre partire da un dato che ai più può apparire banale, ma che invece molti non conoscono: il terzo trasportato è sempre tutelato a prescindere dalla responsabilità del sinistro.
Cio’ comporta che l’eventuale lesione fisica subita dovrà essere risarcita a prescindere dalla circostanza che il conducente dell’autovettura sulla quale viaggiavamo era colpevole o meno del sinistro verificato, nonché della (eventuale) percentuale di colpa.
La richiesta di risarcimento dovrà essere indirizzata nei confronti dell’assicurazione dell’autovettura sulla quale eravamo trasportati che dovrà provvedere ad effettuare il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento danni entro 90 giorni dall’arrivo del certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi ovvero, nello stesso periodo, provvederà a comunicare che (a suo parere) non è tenuta ad effettuare alcun risarcimento.
Per quanto riguarda il danno al terzo trasportato non esitate a rivolgervi ad un legale per tutelare i vostri diritti: l’assicurazione è onerata al pagamento anche delle spese legali.Nel caso in cui abbiate specifiche domande da porre non esitate a postarle.

giovedì 21 febbraio 2008

Sinistri stradali: cosa fare?

Come comportarci nel caso ci troviamo coinvolti in un sinistro stradale? Quali sono i diritti previsti e riconosciuti dalla legge? E come tutelarli?
Il tutto anche alla luce delle novità introdotte dal D. Lgsl. n. 289/205 che ha profondamente innovato la materia e che a tutti, operatori del settore e semplici cittadini, ha posto problemi di applicazione pratica.
In questa, che a me piace definire la prima puntata del viaggio nella complessa procedura del risarcimento danno, ci occuperemo delle procedure liquidative ossia del modo in cui essere eventualmente risarciti (non possiamo dimenticare che esiste anche la possibilità di averlo ahimè provocato!!) in occasione di un sinistro.
Partiamo subito dal presupposto che con la riforma legislativa in oggetto non sarà più l’assicurazione del conducente dell’altra autovettura a risarcirci, ma la nostra assicurazione che poi si rivarrà sulla prima.
A questo punto dobbiamo prendere in considerazione due ipotesi: il caso in cui le parti firmino entrambe un modello di denuncia del sinistro (il c.d. CID) e il caso in cui ciò non avvenga.
Nel primo caso e qualora avvengano solo danni a cose (alla vs. autovettura per intenderci) le assicurazioni risarciranno il danno secondo quanto descritto nella denuncia e ciò DEVE (attenzione è un obbligo per l’assicurazione!!) proporvi la somma da liquidare ovvero dichiarerà di non poter proporre alcuna somma a titolo di risarcimento entro e non oltre 30 giorni. Nel caso ciò non avviene avete la possibilità, per tutelare i vostri diritti, di rivolgervi ad un avvocato.
Qual è la novità mi dirà qualcuno? 1) L’obbligo per l’assicurazione di pagarvi entro 60 giorni; 2) L’impossibilità di usufruire di un legale in questi 30 giorni poiché se prima di questa legge era l’assicurazione a pagare le competenze del legale ora sarà compito del cliente.
Nel caso di danni anche alle persone e di decesso della persona cambia solo il termine della proposta di risarcimento o della dichiarazione di non poter proporre alcuna proposta risarcitoria: 90 giorni dalla ricezione da parte dell’assicurazione del certificato di avvenuta guarigione o dello stato di famiglia del deceduto.
E se la denuncia di sinistro è a firma unica? Nessuna differenza … a parte che qui dovrà accertarsi la percentuale di responsabilità di ogni singolo conducente e la proposta o la dichiarazione di non poter provvedere al risarcimento da parte dell’assicurazione (sempre quella per cui voi siete assicurati!) nei danni a cose avverrà entro 60 giorni.

Nel caso in cui abbiate specifiche domande da porre non esitate a postarle.

mercoledì 20 febbraio 2008

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