martedì 26 febbraio 2008

Sinistri stradali: cosa fare? ( III parte)

Una delle situazioni più spiacevoli in cui possiamo imbatterci è sicuramente un sinistro provocato da un’autovettura ignota o da un’autovettura non coperta da assicurazione per R.C. Auto.
Come comportarci in questi casi? E’ possibile ottenere un risarcimento?
Non tutti sanno che in casi come quelli descritti sopra nulla ( o quasi) è perduto …
In forza dell’art. 283-ss. Del codice assicurazioni e’ infatti possibile ottenere il risarcimento delle lesioni fisiche subite e in alcuni casi dei danni subiti dall’autovettura naturalmente nell’ipotesi in cui si è rimasti vittime del sinistro.
Occorre distinguere tra varie ipotesi.
La prima ipotesi, di cui tratteremo oggi, è quella di un sinistro provocato da autovettura ignota.
Il primo passo da compiere è quello di esser certi che l’autovettura che ha provocato il sinistro non identificabile.
E’ necessario pertanto sporgere denuncia - querela alle competenti autorità e nel caso ( ed è purtroppo di gran lunga il più frequente) in cui la stessa venga archiviata “per essere rimasti ignoti gli autori del fatto” e pertanto l’autovettura rimanga ignota è possibile richiedere il risarcimento del danno per le lesioni patite al Fondo di garanzie vittime per la strada secondo la procedura ordinaria prevista dal Codice assicurazioni.
Per quanto riguarda invece il risarcimento per il danno a cose l’art. 283 co. 2 C. Ass. prevede una importante novità rispetto alla vecchia legge del 1969. E’ ora possibile richiedere il risarcimento per il danno subito a cose per la parte eccedente i 500 € e nel caso di “danni gravi a persone”. Il significato di tale locuzione non è specificato ed è lasciato all’interpretazione giurisprudenziale.
Nella prossima parte tratteremo dell’ipotesi di autovettura non coperta da assicurazione per la R.C. Auto
Nel caso in cui abbiate specifiche domande da porre non esitate a postarle.…

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