Come comportarci nel caso ci troviamo coinvolti in un sinistro stradale? Quali sono i diritti previsti e riconosciuti dalla legge? E come tutelarli?
Il tutto anche alla luce delle novità introdotte dal D. Lgsl. n. 289/205 che ha profondamente innovato la materia e che a tutti, operatori del settore e semplici cittadini, ha posto problemi di applicazione pratica.
In questa, che a me piace definire la prima puntata del viaggio nella complessa procedura del risarcimento danno, ci occuperemo delle procedure liquidative ossia del modo in cui essere eventualmente risarciti (non possiamo dimenticare che esiste anche la possibilità di averlo ahimè provocato!!) in occasione di un sinistro.
Partiamo subito dal presupposto che con la riforma legislativa in oggetto non sarà più l’assicurazione del conducente dell’altra autovettura a risarcirci, ma la nostra assicurazione che poi si rivarrà sulla prima.
A questo punto dobbiamo prendere in considerazione due ipotesi: il caso in cui le parti firmino entrambe un modello di denuncia del sinistro (il c.d. CID) e il caso in cui ciò non avvenga.
Nel primo caso e qualora avvengano solo danni a cose (alla vs. autovettura per intenderci) le assicurazioni risarciranno il danno secondo quanto descritto nella denuncia e ciò DEVE (attenzione è un obbligo per l’assicurazione!!) proporvi la somma da liquidare ovvero dichiarerà di non poter proporre alcuna somma a titolo di risarcimento entro e non oltre 30 giorni. Nel caso ciò non avviene avete la possibilità, per tutelare i vostri diritti, di rivolgervi ad un avvocato.
Qual è la novità mi dirà qualcuno? 1) L’obbligo per l’assicurazione di pagarvi entro 60 giorni; 2) L’impossibilità di usufruire di un legale in questi 30 giorni poiché se prima di questa legge era l’assicurazione a pagare le competenze del legale ora sarà compito del cliente.
Nel caso di danni anche alle persone e di decesso della persona cambia solo il termine della proposta di risarcimento o della dichiarazione di non poter proporre alcuna proposta risarcitoria: 90 giorni dalla ricezione da parte dell’assicurazione del certificato di avvenuta guarigione o dello stato di famiglia del deceduto.
E se la denuncia di sinistro è a firma unica? Nessuna differenza … a parte che qui dovrà accertarsi la percentuale di responsabilità di ogni singolo conducente e la proposta o la dichiarazione di non poter provvedere al risarcimento da parte dell’assicurazione (sempre quella per cui voi siete assicurati!) nei danni a cose avverrà entro 60 giorni.
Nel caso in cui abbiate specifiche domande da porre non esitate a postarle.
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Il tutto anche alla luce delle novità introdotte dal D. Lgsl. n. 289/205 che ha profondamente innovato la materia e che a tutti, operatori del settore e semplici cittadini, ha posto problemi di applicazione pratica.
In questa, che a me piace definire la prima puntata del viaggio nella complessa procedura del risarcimento danno, ci occuperemo delle procedure liquidative ossia del modo in cui essere eventualmente risarciti (non possiamo dimenticare che esiste anche la possibilità di averlo ahimè provocato!!) in occasione di un sinistro.
Partiamo subito dal presupposto che con la riforma legislativa in oggetto non sarà più l’assicurazione del conducente dell’altra autovettura a risarcirci, ma la nostra assicurazione che poi si rivarrà sulla prima.
A questo punto dobbiamo prendere in considerazione due ipotesi: il caso in cui le parti firmino entrambe un modello di denuncia del sinistro (il c.d. CID) e il caso in cui ciò non avvenga.
Nel primo caso e qualora avvengano solo danni a cose (alla vs. autovettura per intenderci) le assicurazioni risarciranno il danno secondo quanto descritto nella denuncia e ciò DEVE (attenzione è un obbligo per l’assicurazione!!) proporvi la somma da liquidare ovvero dichiarerà di non poter proporre alcuna somma a titolo di risarcimento entro e non oltre 30 giorni. Nel caso ciò non avviene avete la possibilità, per tutelare i vostri diritti, di rivolgervi ad un avvocato.
Qual è la novità mi dirà qualcuno? 1) L’obbligo per l’assicurazione di pagarvi entro 60 giorni; 2) L’impossibilità di usufruire di un legale in questi 30 giorni poiché se prima di questa legge era l’assicurazione a pagare le competenze del legale ora sarà compito del cliente.
Nel caso di danni anche alle persone e di decesso della persona cambia solo il termine della proposta di risarcimento o della dichiarazione di non poter proporre alcuna proposta risarcitoria: 90 giorni dalla ricezione da parte dell’assicurazione del certificato di avvenuta guarigione o dello stato di famiglia del deceduto.
E se la denuncia di sinistro è a firma unica? Nessuna differenza … a parte che qui dovrà accertarsi la percentuale di responsabilità di ogni singolo conducente e la proposta o la dichiarazione di non poter provvedere al risarcimento da parte dell’assicurazione (sempre quella per cui voi siete assicurati!) nei danni a cose avverrà entro 60 giorni.
Nel caso in cui abbiate specifiche domande da porre non esitate a postarle.
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